Art. 2.

      1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Tutti i cittadini e gli stranieri dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

      2. Il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione è abrogato.